Il D. Lgs. 231/2001 ha introdotto dell’ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Accanto all’individuo autore dell’illecito penale, anche l’Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio ed è perciò passibile di sanzioni amministrative e interdittive (divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, sospensione o revoca di autorizzazioni e concessioni, esclusione da agevolazioni, finanziamenti e sussidi pubblici). L'ente è esonerato da questa responsabilità se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione e di Gestione idonei a prevenire reati di quella specie; b) ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli a un apposito Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo. Forte di una esperienza pluriennale quale Presidente dell’Organismo di Vigilanza di una importante azienda locale, posso fornire il mio parere e supporto qualificato all’Ente nella fase di predisposizione del Modello di Organizzazione e Gestione e dei protocolli operativi nonché per un’efficace vigilanza sull’attuazione del Modello.
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